Skip to main content

INTEGRAZIONE IN TARIC DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (OBBLIGATORIE) REGOLAMENTO CE 1907/2006 SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

By 23 February 2023Bacheca

Spett.le Clientela,

con comunicato dell’8 febbraio 2023, ADM ha segnalato che a decorrere dal 10 febbraio 2023, a riguardo dell’immissione in libera pratica relativa alle sostanze chimiche di cui alla colonna 1 dell’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), diventa obbligatorio fornire informazioni complementari all’interno della dichiarazione doganale.

L’operatore economico che intende effettuare l’importazione di tali sostanze deve indicare della dichiarazione i seguenti codici:

– Y106: i prodotti figurano della colonna 1 dell’allegato XVII e rispettano le restrizioni REACH definite nella colonna 2 del medesimo allegato,

– Y110: i prodotti importati sono esenti dalle restrizioni REACH ai sensi dell’art. 67, paragrafi 1 e 2, del Regolamento CE n. 1907/2006,

– Y113: i prodotti importati non sono soggetti alle disposizioni del Regolamento CE n. 1907/2006.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento CE 1907/2006 sono previste sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2009 n. 133.

Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere dirette agli attori della catena di approvvigionamento (fabbricante, importatore, dichiarante, fornitore, utilizzatore a valle, etc) con sanzioni da un minimo di 2.000 euro a 90.000 euro; le sanzioni penali possono essere indirizzate a fabbricante, rappresentante esclusivo, importatore, utilizzatore a valle e si applicano in caso di violazione in materia di sostanze soggette ad autorizzazione e/o registrazione.

Nel caso di importazioni di tali merci, è obbligatorio far dichiarare direttamente all’importatore il codice addizionale da utilizzarsi.

A tal fine è stata predisposta una dichiarazione da allegare ai documenti della bolla che trovate allegata alla presente.

Distinti saluti.

Author Editore Saimare

More posts by Editore Saimare