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BACHECA

By Bacheca

Spett.le Clientela,

con la presente vi informiamo che sono stati riscontrati problemi informatici nel sistema dell’”Agenzia delle Dogane” che stanno comportando non pochi problemi nella chiusura degli MRN in export.
Abbiamo segnalato questa problematica al provider informatico dell’Agenzia delle Dogane e siamo in attesa di un riscontro.
Vi terremo informati, distinti saluti.
Saimare SpA.

Dear Customers,
we inform you that informatic problems have been found on the system of “Agenzia delle Dogane”. They have generated troubles on the export MRN closing.
We have already notified this situation to the custom informatic provider and we are waiting for their feedback.
We will keep you informed, best regards.
Saimare SpA.

By Bacheca

Spett.le Clientela,

con la presente vi informiamo che sono stati riscontrati problemi informatici nel sistema dell’”Agenzia delle Dogane” che stanno comportando non pochi problemi nella chiusura degli MRN in export.
Abbiamo segnalato questa problematica al provider informatico dell’Agenzia delle Dogane e siamo in attesa di un riscontro.
Vi terremo informati, distinti saluti.
Saimare SpA.

Dear Customers,
we inform you that informatic problems have been found on the system of “Agenzia delle Dogane”. They have generated troubles on the export MRN closing.
We have already notified this situation to the custom informatic provider and we are waiting for their feedback.
We will keep you informed, best regards.
Saimare SpA.

Adeguamento “fuori orario” a partire da 01/05/2023 – Adjustment “overtime inspection” starting form 01/05/2023

By Bacheca

Spett.le Clientela,

in relazione alla circolare inviata nel 2019 che rialleghiamo, a causa dell’incremento dei costi dei “fuori orario” ricevuti dalla Dogana, siamo costretti a adeguare il corrispettivo in 50 €/visita.

Quest’importo andrà a sostituire l’addebito di 30 €/visita. Applicabile dalle verifiche effettuate a partire dall’1/5/2023.

Distinti saluti.

 

Spett.le Customers,

related to the circular letter sent on 2019 that we enclose, due to the increase on the costs of the “overtime” received by the Customs, we are forced to adjust the fee to 50 € /visit.

This amount will replace the charge of 30 €/visit. Applied from the visit made from 1/5/2023.

Best regards.

Aggiornamento stato di agitazione del personale dell’Agenzia delle Dogane Uffici di Genova 1 e 2

By Bacheca

Aggiornamento sullo stato di agitazione ADM Uffici di Genova 1 e 2

Si informa la spettabile clientela che in seguito al continuo stato di agitazione di ADM Ufficio di Genova 1 e 2 i servizi che continuano ad avere maggiori disagi sono i seguenti:  servizio meccanografico, necessario per l’allibramento dei documenti di transito T1, e servizi riguardanti l’area controllo da cui dipendono Controlli Doganali Documentali e Fisici delle merci (cd e vm).

cordiali saluti

Aggiornamento stato di agitazione del personale dell’Agenzia delle Dogane Uffici di Genova 1 e 2

By Bacheca

Aggiornamento sullo stato di agitazione ADM Uffici di Genova 1 e 2

 

Si informa la spettabile clientela che in seguito al continuo stato di agitazione di ADM Ufficio di Genova 1 e 2 , a partire dalle ore 13:00 di oggi 17 marzo sino alla giornata di lunedì 20 marzo, alcuni servizi base non saranno garantiti.

Le S.O.T.  informano che vista l’astensione allo straordinario del personale, alcuni servizi potrebbero essere ridotti se non addirittura non garantiti.

I servizi che subiranno maggiori disagi sono i seguenti:  servizio meccanografico, necessario per l’allibramento dei documenti di transito T1, servizi di piccola cassa riguardanti la vidimazione di Eur1/EurMed o versamento diritti di confine per bolle non meccanizzate come T2L e servizi riguardanti l’area controllo da cui dipendono Controlli Doganali Documentali e Fisici delle merci (cd e vm).

 

Essendo la suddetta protesta incentrata sull’astensione allo straordinario non ci è dato sapere quali altri servizi non saranno garantiti dalla Dogana.

Si allega alla presente ultima circolare ricevuta da ADM.

cordiali saluti

Circolare-nr.-130-2023

Lista valorizzata e non fattura “pro forma” per l’esportazione doganale a scopo di lavorazione

By Bacheca

Spett.le Clientela,

Riguardo all’esportazione di beni in un Paese terzo, senza il passaggio della proprietà, per essere lavorati e reimportati sotto forma di “prodotti compensatori”, la presunzione di cessione può essere superata con una “lista valorizzata” o con un documento di trasporto, mentre, che devono essere invalidati con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021, in merito agli oneri documentali richiesti per superare la presunzione di cessione dei beni oggetto di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà e alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla lavorazione e all’importazione dei beni risultanti dalla lavorazione resa in territorio extra-UE.

L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta della posizione espressa dall’Agenzia delle Dogane, ha ammesso la possibilità che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un’esportazione doganale definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi, ai fini IVA, cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 156/E/1999 e nota n. 1248/D/1997).

Al fine di superare la presunzione di cessione, i documenti di prassi sopra richiamati hanno precisato che la presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata su carta intestata” da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, può essere utilizzato il documento di trasporto o di consegna, senza necessità di annotarlo nel predetto registro.

Come da disposizioni della S.o.t. di Passo Nuovo della Dogana di Genova le esportazioni di merce in conto lavorazione, scortate da fattura proforma non verranno più accettate ai fini del rilascio del certificato di circolazione Eur1.

Tali operazioni dovranno essere scortate da lista valorizzata affinché il suddetto certificato venga correttamente rilasciato.

Si prega di sensibilizzare la vostra clientela ad attenersi alle disposizioni.

 

Cordiali saluti.

By Bacheca

Spett.le Clientela,

Riguardo all’esportazione di beni in un Paese terzo, senza il passaggio della proprietà, per essere lavorati e reimportati sotto forma di “prodotti compensatori”, la presunzione di cessione può essere superata con una “lista valorizzata” o con un documento di trasporto, mentre, che devono essere invalidati con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021, in merito agli oneri documentali richiesti per superare la presunzione di cessione dei beni oggetto di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà e alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla lavorazione e all’importazione dei beni risultanti dalla lavorazione resa in territorio extra-UE.

L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta della posizione espressa dall’Agenzia delle Dogane, ha ammesso la possibilità che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un’esportazione doganale definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi, ai fini IVA, cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 156/E/1999 e nota n. 1248/D/1997).

Al fine di superare la presunzione di cessione, i documenti di prassi sopra richiamati hanno precisato che la presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata su carta intestata” da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, può essere utilizzato il documento di trasporto o di consegna, senza necessità di annotarlo nel predetto registro.

Come da disposizioni della S.o.t. di Passo Nuovo della Dogana di Genova le esportazioni di merce in conto lavorazione, scortate da fattura proforma non verranno più accettate ai fini del rilascio del certificato di circolazione Eur1.

Tali operazioni dovranno essere scortate da lista valorizzata affinché il suddetto certificato venga correttamente rilasciato.

Si prega di sensibilizzare la vostra clientela ad attenersi alle disposizioni.

 

Cordiali saluti.