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Lista valorizzata e non fattura “pro forma” per l’esportazione doganale a scopo di lavorazione

By 3 Marzo 2023Bacheca

Spett.le Clientela,

Riguardo all’esportazione di beni in un Paese terzo, senza il passaggio della proprietà, per essere lavorati e reimportati sotto forma di “prodotti compensatori”, la presunzione di cessione può essere superata con una “lista valorizzata” o con un documento di trasporto, mentre, che devono essere invalidati con la dicitura “non valida ai fini dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021, in merito agli oneri documentali richiesti per superare la presunzione di cessione dei beni oggetto di esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà e alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla lavorazione e all’importazione dei beni risultanti dalla lavorazione resa in territorio extra-UE.

L’Amministrazione finanziaria, sulla scorta della posizione espressa dall’Agenzia delle Dogane, ha ammesso la possibilità che le operazioni di esportazione per la lavorazione e reimportazione dei prodotti compensatori avvengano alla stregua di un’esportazione doganale definitiva, senza peraltro che le medesime possano considerarsi, ai fini IVA, cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 156/E/1999 e nota n. 1248/D/1997).

Al fine di superare la presunzione di cessione, i documenti di prassi sopra richiamati hanno precisato che la presunzione non può considerarsi superata con l’emissione di una fattura “pro-forma”, potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un’apposita “lista valorizzata su carta intestata” da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. In alternativa, può essere utilizzato il documento di trasporto o di consegna, senza necessità di annotarlo nel predetto registro.

Come da disposizioni della S.o.t. di Passo Nuovo della Dogana di Genova le esportazioni di merce in conto lavorazione, scortate da fattura proforma non verranno più accettate ai fini del rilascio del certificato di circolazione Eur1.

Tali operazioni dovranno essere scortate da lista valorizzata affinché il suddetto certificato venga correttamente rilasciato.

Si prega di sensibilizzare la vostra clientela ad attenersi alle disposizioni.

 

Cordiali saluti.

Author Editore Saimare

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